La Corte di cassazione 26 febbraio 2025 n. 5088 interviene in materia di amministrazione di sostegno, soffermandosi sulla ricorribilità per cassazione del decreto emesso dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 473-bis.58 c.p.c. La decisione ribadisce che l'accesso al giudizio di legittimità non è subordinato alla verifica del carattere decisorio e definitivo del provvedimento, valorizzando l'esigenza di controllo nomofilattico e di garanzia processuale in un ambito caratterizzato da interventi “su misura” a tutela della persona. Il contributo si sofferma, poi, ad analizzare gli attuali presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno e gli incerti confini con l’interdizione.
The Supreme Court, by decision of 26 February 2025, No. 5088, addresses the field of support administration (amministrazione di sostegno), focusing on the availability of an appeal to the Court of Cassation against a decree issued by the tribunal sitting as a panel pursuant to Article 473-bis.58 of the Italian Code of Civil Procedure. The ruling reiterates that access to review on points of law is not conditional upon assessing whether the measure is “decisive” and “final”, highlighting the need for nomofilactic oversight and procedural safeguards in an area marked by tailored protective measures for the individual. The paper then goes on to analyze the current requirements for the application ofsupportadministration (amministrazione di sostegno) and its uncertain boundaries with interdiction (interdizione).
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