Il contributo esamina l'ordinanza n. 33823/2025 della Corte di cassazione in tema di capacità processuale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno nel procedimento di revoca della misura. La Corte afferma che il beneficiario può nominare un difensore di fiducia senza preventiva autorizzazione del giudice tutelare, valorizzando l'esigenza di tutela dei diritti personalissimi e dell'autonomia dell'interessato. La pronuncia offre l'occasione per riflettere sulla funzione dell'amministrazione di sostegno quale strumento di protezione della persona e non di sostituzione della sua volontà.
This contribution examines Order No. 33823/2025 of the Italian Court of Cassation concerning the procedural capacity of a beneficiary of a support administration (amministrazione di sostegno) in proceedings for the revocation of the measure. The Court held that the beneficiary may appoint counsel of his or her own choosing without prior authorization from the guardianship judge, emphasizing the need to protect personal rights and the individual’s autonomy. The ruling provides an opportunity to reflect on the function of support administration as an instrument for the protection of the person, rather than a mechanism for substituting the individual’s will.
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