La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2026 n. 134, dichiara non fondata la questione relativa all’art. 297, comma 2, c.c. e conferma il carattere vincolante del dissenso del figlio maggiorenne dell’adottante. La differenza rispetto al coniuge non convivente è ritenuta ragionevole, poiché la cessazione della convivenza assume significato diverso nel rapporto coniugale e nella filiazione, dove lo status permane anche quando il legame affettivo si sia deteriorato.
Constitutional Court judgment no. 134 of 20 May 2026 holds that an adult child’s refusal to consent is binding and prevents the adoption of another adult. The different treatment of a non-cohabiting spouse is not unreasonable because the end of cohabitation has a different legal meaning in marriage and in adult filiation, where the parent-child status persists even when the personal relationship has deteriorated.
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