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Il giudice di ultima istanza deve motivare in modo specifico e concreto le ragioni del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: la sentenza Remling

Osservatorio a cura di Adelina Adinolfi e Ornella Feraci

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15 aprile, 2026

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Il giudice di ultima istanza deve motivare in modo specifico e concreto le ragioni del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: la sentenza Remling

Con sentenza resa il 24 marzo 2026 la grande sezione della Corte di giustizia ha chiarito la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza, sancito dall’art. 267, par. 3, TFUE, precisando che questi ultimi, laddove ritengano di poter invocare una delle «tre eccezioni Cilfit» al suddetto obbligo, sono tenuti a indicare le «ragioni specifiche e concrete» del rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale. In particolare, la Corte, interpretando l’art. 267 TFUE alla luce dell’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto a un equo processo come componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva), ha giudicato che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale, come quella olandese del caso di specie, che autorizza i giudici di ultima istanza a statuire sulla causa con una motivazione sommaria, dovendo tale giudice indicare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della propria decisione di non procedere ad un rinvio pregiudiziale. La sentenza apporta così alcune precisazioni rispetto all’obbligo di motivazione che già risultava dalla sentenza Consorzio Italian Management (causa C-561/19, par. 51), ove la Corte aveva precisato che un giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a motivare la propria decisione allorché ritenga di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate dalla sentenza Cilfit e di essere così esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte: tale motivazione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della norma europea è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.

La soluzione raggiunta dalla grande sezione nella sentenza qui in esame si discosta così dalle conclusioni che erano state formulate nel caso di specie dall’avvocata generale Ćapeta il 26 giugno 2025. Quest’ultima, infatti, aveva proposto alla Corte di risolvere il quesito di interpretazione nel senso che il diritto dell’Unione non osta a una motivazione sommaria come quella olandese in rilievo, a condizione tuttavia che le parti comprendano perché il giudice di ultima istanza abbia deciso di non procedere al rinvio, tenuto conto delle situazioni di cui alla sentenza Cilfit: sarebbe poi spettato, secondo l’avvocata generale, al giudice di ultima istanza valutare se la motivazione in forma abbreviata fosse sufficiente o se, nelle circostanze del caso, fosse necessaria una motivazione supplementare.

Pur collocandosi nel solco del principio di diritto enunciato, come visto, dalla sentenza Consorzio Italian Management, la sentenza Remling presenta due elementi di originalità.

Il primo attiene alla precisazione del diverso grado di approfondimento della motivazione che il giudice nazionale di ultima istanza è chiamato a fornire rispetto alle diverse eccezioni Cilfit sopra menzionate. La Corte, infatti, ha chiarito che l’obbligo di esporre le ragioni specifiche e concrete del rifiuto di rivolgere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia potrà essere soddisfatto con una motivazione succinta qualora il giudice nazionale ritenga che la questione non sia pertinente ai fini della soluzione della controversia (par. 35 della sentenza). Analogamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, già decisa in via pregiudiziale o nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, «un mero rinvio alla giurisprudenza pertinente della Corte» potrà giustificare il rifiuto del rinvio pregiudiziale. Al contrario, nell’ipotesi in cui manchi una rigorosa identità delle questioni della controversia e una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia risolva il punto di diritto in questione o in quella in cui l’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, la motivazione dovrà essere più dettagliata (paragrafi 36 e 37 della sentenza).

Il secondo profilo di novità concerne la valorizzazione operata dalla Corte di giustizia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel contesto di specie e il superamento indiretto del livello di protezione minimo offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in forza del principio dell’interpretazione parallela enunciato dall’art. 52, par. 3, della Carta. La Corte di giustizia, infatti, ha richiamato, a tale riguardo, ai fini dell’interpretazione dell’art. 267 TFUE, alla luce dell’art. 47 della Carta (corrispondente all’art. 6, par. 1, CEDU), la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo resa nel caso Baydar c. Paesi Bassi (sent. 24 aprile 2018, ricorso n. 55385/14), secondo la quale non era incompatibile con il diritto a un equo processo garantito dalla CEDU una normativa dei Paesi Bassi analoga a quella del caso di specie: non era pertanto sempre necessaria una motivazione esplicita e specifica del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nella decisione di un giudice di ultima istanza. La Corte di giustizia, nella sentenza Remling, ha precisato invece che tale giurisprudenza si limitava però a prevedere l’ipotesi in cui una parte di una controversia abbia esplicitamente invitato il giudice adito a formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Secondo la Corte, tuttavia, l’obbligo incombente sui giudici nazionali di ultima istanza in forza dell’art. 267 TFUE di esporre le ragioni per le quali essi ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di specie si impone qualora una delle parti del giudizio si avvalga, come nel caso Remling, del diritto dell’Unione, prescindendo, a tal proposito, dal fatto che essa abbia chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte (par. 29 della sentenza).

La domanda di interpretazione in via pregiudiziale era stata sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi nell’ambito di un giudizio avviato dinanzi al giudice nazionale da un cittadino marocchino avverso il rifiuto opposto dalle autorità competenti olandesi al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno valido in tutto il territorio dell’Unione e invocabile quindi nei Paesi Bassi, ove la moglie e i figli risiedono e possiedono la relativa cittadinanza.

 

Corte di giustizia (grande sezione), sent. 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling

Il testo integrale della sentenza è reperibile a questo indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0767