Con sentenza resa il 18 giugno 2026 la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione del criterio del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», dettato in materia di illeciti civili dolosi e colposi (c.d. locus commissi delicti, enunciato dall’ art. 5 n. 3 del regolamento 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, c.d. Bruxelles I, e riprodotto nel vigente art. 7 n. 2 del regolamento 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, che ha sostituito il primo regolamento).
Le domande pregiudiziali erano state sollevate dalla Corte Suprema polacca nell’ambito di una controversia promossa in Polonia da un cittadino polacco, ex membro di un’organizzazione militare clandestina locale, attiva durante la Seconda Guerra mondiale, nonché ex detenuto nel campo di Auschwitz-Birkenau insieme a un’associazione che riunisce ex combattenti di tale formazione nei confronti dei coproduttori, residenti in Germania, di una serie televisiva trasmessa in più Stati membri, tra cui la Polonia, accessibile anche su Internet. Gli attori lamentavano che alcune scene della serie ledevano la loro reputazione, in quanto presentavano gli appartenenti a tale formazione come antisemiti e complici dell’Olocausto; pertanto, essi chiedevano al giudice polacco adito la pubblicazione di scuse sui canali televisivi polacchi e degli altri Stati membri dove la serie era stata trasmessa e sui siti Internet dove quest’ultima poteva essere visualizzata, nonché un risarcimento del danno morale in favore dell’ex soldato polacco che si era impegnato nella conservazione della memoria storica delle attività poste in essere dall’organizzazione. In tale contesto, i dubbi interpretativi riguardavano il foro speciale in tema di illecito civile enunciato dall’art. 5 n. 3 del regolamento 44/2001, applicabile ratione temporis alla vicenda di specie.
Con la presente sentenza la Corte ha fornito chiarimenti sul modo in cui deve essere interpretato il suddetto titolo di giurisdizione speciale con riguardo a un’ipotesi di violazione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di un contenuto audiovisivo (serie TV) diffuso in televisione in più Stati membri, nonché disponibile anche su Internet. Tale pronuncia si aggiunge alla già consolidata giurisprudenza della Corte resa nel quadro della determinazione della competenza giurisdizionale rispetto a violazioni dei diritti della personalità che implichino la dissociazione geografica tra fatto generatore di responsabilità ed evento dannoso, danni diffusi in più Stati membri nonché la commissione dell’illecito a mezzo stampa o tramite contenuti diffamatori pubblicati su Internet (cfr. sentenze Shevill, causa C‑68/93, EU:C:1995:61; eDate, cause riunite C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685; Ilsjan, causa C‑194/16, EU:C:2017:766; Gtflix Tv, causa C‑251/20, EU:C:2021:1036; Mittelbayerischer Verlag, causa C‑800/19, EU:C:2021:489).
La causa poneva due diversi quesiti interpretativi alla Corte di giustizia. Da un lato, il giudice del rinvio sollevava la questione dell’applicabilità anche alle ipotesi di lesione dei diritti della personalità derivanti dalla trasmissione televisiva di un contenuto audiovisivo in più Stati membri, del principio enunciato dalla sentenza eDate e dalla giurisprudenza successiva (in particolare nelle sentenze Ilsjan e Mittelbayerischer Verlag) con riguardo alla diffamazione internazionale a mezzo Internet. Secondo tale interpretazione infatti la c.d. «teoria del mosaico» espressa in Shevill implica, nel contesto di violazioni dei diritti della personalità compiute su Internet, che il luogo del danno rilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale possa essere interpretato anche come il luogo dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi della persona fisica o giuridica che si ritenga lesa nella sua reputazione, con l’effetto che tale giudice potrà conoscere della domanda di risarcimento connessa alla lesione lamentata con riguardo al danno nella sua interezza. Si poneva inoltre, sempre rispetto all’applicabilità del principio eDate nel caso di specie, anche la questione se quest’ultimo potesse valere laddove l’attore, pur appartenendo ad un gruppo ristretto e definito di persone cui era chiaramente diretto il contenuto diffamatorio, non fosse tuttavia identificabile come destinatario specifico dello stesso. Dall’altro, si chiedeva alla Corte di giustizia di precisare anche l’ampiezza della competenza del giudice del luogo del danno, ossia dello Stato membro in cui la serie che si assumeva essere diffamatoria era stata trasmessa e dove la vittima aveva subito un pregiudizio alla propria reputazione, con riguardo alla tipologia di domande (risarcitoria, inibitoria e di rettifica) che possono essere promosse dinanzi a quest’ultimo.
La Corte ha risposto al primo quesito negando l’applicabilità del principio eDate alle lesioni di diritti della personalità derivanti dalla trasmissione di una serie TV: pertanto, una persona fisica o giuridica che si ritenga lesa in tale contesto non può adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per ottenere il risarcimento dell’intero danno lamentato. Essa potrà invece avviare un’azione dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui tale contenuto è stato trasmesso in televisione e in cui essa ritiene di aver subito una lesione della sua reputazione. Tuttavia, secondo la teoria del mosaico, la competenza di questi ultimi giudici sarà limitata alle azioni volte al risarcimento dei soli danni cagionati nello Stato membro del foro. Il risarcimento dell’intero danno potrà, al contrario, essere chiesto dinanzi ai giudici dello Stato membro dove i convenuti sono domiciliati. Rispetto invece a lesioni della personalità avvenute a seguito della visualizzazione del contenuto audiovisivo su Internet, la Corte ha ribadito il criterio relativo all’identificazione indiretta di una persona che asserisca che i suoi diritti della personalità siano stati violati da un contenuto pubblicato su Internet (enunciato dalla sentenza Mittelbayerischer Verlag). Il criterio in questione esige che tale persona possa essere identificata in modo certo, in ragione di caratteristiche che le sono proprie e che la distinguono da qualsiasi altro individuo. Pertanto, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore non sono competenti a conoscere della domanda di risarcimento di tale lesione qualora detto contenuto non consenta di individuare, sia pure indirettamente, detto attore, sebbene la serie identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale tale individuo può essere collegato. Se quindi l’attore singolo non potrà, per le ragioni appena esposte, adire tale giudice, l’associazione interessata, se identificata chiaramente dal contenuto diffamatorio, potrà chiedere il risarcimento per l’intero dinanzi al giudice dello Stato membro del proprio centro di interessi.
Rispetto al secondo quesito, in linea con quanto statuito dalle sentenze Ilsjan e Gtflix Tv, la Corte di giustizia ha infine chiarito che i giudici di ciascuno Stato membro che sono competenti a conoscere del solo danno cagionato nel territorio del foro possono conoscere esclusivamente delle domande di risarcimento divisibili. Pertanto, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del solo danno subito nel loro territorio possono essere aditi con domande volte sia ad ottenere il risarcimento del danno morale sia a far cessare o prevenire la lesione dei diritti della personalità, purché tali domande si limitino al territorio di tale Stato membro. Al contrario, tali giudici non sono competenti a disporre la rettifica dei dati della serie messi in rete.
Corte di giustizia (seconda sezione), sent. 18 giugno 2026, causa C‑232/25, Idziski
Il testo integrale della sentenza è reperibile a questo indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025CJ0232.