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23 luglio, 2026

Possibile estensione del regime dei nati da consanguinei ai nati da gestazione per sostituzione: la Cassazione propone la rimessione alle Sezioni Unite

Osservatorio a cura di Deborah Russo e Olivia Lopes Pegna

La sentenza trae origine dal ricorso presentato da una coppia di coniugi italiani avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 novembre 2024, con la quale la Corte aveva rigettato il loro ricorso volto ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita del minore L.G. nato in Ucraina con tecnica di gestazione per sostituzione.

A seguito del rifiuto di procedere alla trascrizione opposto dall’ufficiale di stato civile per contrarietà all’ordine pubblico, le parti avevano proposto ricorso davanti al Tribunale e, a seguito del rigetto del ricorso, avevano impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Bari. 

Di fronte al duplice rigetto, i coniugi hanno proposto ricorso in Cassazione. Nel corso di tale giudizio il Collegio ha ritenuto di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Alla base dell’ordinanza interlocutoria viene posto il rilievo dell’inadeguatezza dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale concernente il riconoscimento dello status filiationis del nato all’estero a seguito del ricorso a gestazione per altri, che presuppone la domanda di adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d), legge n. 184/1983 da parte del genitore intenzionale. Richiamando anche la precedente giurisprudenza di legittimità, la Corte evidenzia i rischi di deficit di tutela che questa soluzione presenta in particolare quando il genitore intenzionale non possa o non voglia ricorrere all’adozione in casi particolari (Cass. 38162/2022). L’inadeguatezza del rimedio dell’adozione in casi particolari era stata ribadita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68/2025, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente al nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero di essere riconosciuto anche dalla seconda madre (intenzionale).

Tenuto dunque conto che l’ordinamento determina una disparità di trattamento dei diritti dei minori nati da scelte procreative diverse, secondo la Corte occorre valorizzare il principio della unicità dello stato di figlio, quale criterio ermeneutico alla luce del quale leggere tutta la disciplina della filiazione.

A tal fine, la Corte propone una assimilazione tra la nascita mediante pratica di gestazione per sostituzione con quella del nato da rapporto tra consanguinei, per il quale l’ordinamento consente l’accertamento dello status filiationis anche su domanda del figlio, subordinandolo ad una verifica della corrispondenza con l’interesse del minore e alla mancanza di un pregiudizio per lo stesso.

In comune le due ipotesi hanno il rilievo penale delle condotte procreative e la necessità di procedere ad un rigoroso bilanciamento di interessi nella definizione del perimetro dei diritti del nato, dal momento che l’esigenza di tutela e di non discriminazione tra figli deve essere contemperata con la contrarietà ai principi di ordine pubblico nel caso della gestazione per sostituzione e con la riprovevolezza morale della condotta procreativa nel caso dei figli nati da incesto.

Pertanto, l’omogeneità strutturale delle fattispecie ha indotto la prima sezione civile a rimettere alle Sezioni Unite il quesito relativo alla possibilità di estendere, in via interpretativa, il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.

 

Cassazione (sez. I civ.), ord. 12 marzo 2026, n. 5656 - Pres. Rel. Acierno; p.m. Zannella

 

La massima sarà pubblicata nel fascicolo n. 4/2026.