Con la sentenza resa nel caso Ubeda e altri c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione degli obblighi di prevenire e reprimere la violenza domestica.
Muovendo dalla propria consolidata giurisprudenza in materia – in particolare quella relativa ai casi Talpis c. Italia, Landi c. Italia, De Giorgi c. Italia, M.S. c. Italia e Scuderoni c. Italia – la Corte ha riaffermato che gli articoli 3 e 8 CEDU impongono agli Stati un obbligo positivo di prevenire, investigare e reprimere con tempestività gli episodi di violenza domestica, adottando misure proporzionate al rischio concretamente accertato.
Nel caso di specie, la Corte, pur avendo riconosciuto che le autorità italiane avevano disposto l’immediato collocamento della donna e dei figli in una casa rifugio, ha affermato che la misura non fosse conforme ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità imposti dagli articoli 3 e 8 CEDU. La permanenza dei ricorrenti nella struttura protetta per oltre tre anni ha infatti inciso in modo significativo sui loro diritti e sulle loro libertà, imponendo un sacrificio ben più gravoso alle vittime che al presunto autore delle violenze, nei cui confronti non risultava adottata alcuna misura restrittiva. La Corte ha osservato che le autorità avrebbero dovuto prendere in considerazione soluzioni alternative meno limitative – quali l’assegnazione della casa familiare, l’adozione di un ordine di allontanamento nei confronti dell’autore delle violenze o l’autorizzazione al trasferimento della ricorrente in Francia.
Quanto agli obblighi procedurali, la Corte ha sottolineato come i ripetuti rinvii, l’assenza di un’effettiva progressione delle indagini e il notevole ritardo nell’avvio del dibattimento abbiano compromesso la concreta possibilità di accertare la responsabilità penale dell’autore delle violenze, incidendo direttamente sull’effettività della tutela garantita alle vittime.
In particolare, la Corte ha censurato le argomentazioni, contenute nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero, che qualificavano l’aggressione con il coltello come un semplice bad joke, riconducevano le percosse inflitte ai figli all’esercizio del potere educativo paterno e ritenevano non dimostrata la violenza sessuale sulla base dell’assunto secondo cui sarebbe «normale» che una donna opponga una minima resistenza ai rapporti sessuali. Secondo la Corte, tali argomentazioni riflettono una cultura giudiziaria permeata da stereotipi di genere incompatibile con gli obblighi convenzionali e suscettibile di determinare forme di vittimizzazione secondaria. Richiamando la Convenzione di Istanbul, i rapporti GREVIO e la propria giurisprudenza più recente, la Corte ha affermato che un’indagine può considerarsi effettiva solo se le autorità sono in grado di cogliere la complessità della violenza domestica, valutandone unitariamente tutte le manifestazioni – fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche – senza ricorrere a stereotipi o pregiudizi di genere.
Anche con riguardo al procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, la Corte ha rilevato inerzie e ritardi. Richiamando l’art. 31 della Convenzione di Istanbul e le osservazioni del GREVIO, la Corte ha affermato che i giudici civili e minorili sono tenuti a esaminare espressamente, nella motivazione delle proprie decisioni, le allegazioni di violenza domestica, la loro credibilità e la loro incidenza sull’affidamento, sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita.
La sentenza del 2 luglio 2026, resa nel caso Ubeda e altri c. Italia (ricorso n. 9993/24), è consultabile sul sito HUDOC della Corte europea dei diritti dell'uomo: https://hudoc.echr.coe.int.