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29 luglio, 2026

La Consulta ridefinisce le norme sulla cooperazione con la Corte penale internazionale

Osservatorio a cura di Deborah Russo e Olivia Lopes Pegna

Con la sentenza n. 143 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sull’assetto dei rapporti tra autorità politica e autorità giudiziaria nell’esecuzione delle richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di arresto e consegna di O.A.H.N., dopo che la mancata trasmissione degli atti da parte del Ministro della giustizia aveva determinato la liberazione e il successivo rimpatrio della persona ricercata. Erano censurati gli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui subordinano l’attivazione della procedura giudiziaria alla previa trasmissione ministeriale, senza prevedere strumenti idonei a superare l’inerzia dell’autorità governativa.

La sentenza ha considerato che lo Statuto di Roma, pur vincolando lo Stato italiano, non istituisce un ordinamento sovranazionale assimilabile a quello dell’Unione Europea. Le sue disposizioni non conferiscono pertanto al giudice comune il potere di disapplicare la legge interna incompatibile. Si applica, invece, il modello elaborato a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007: il giudice deve anzitutto tentare un’interpretazione conforme della normativa nazionale; ove questa non sia consentita dal dato testuale, deve sollevare questione di legittimità costituzionale, assumendo la norma internazionale quale parametro interposto ai sensi dell’art. 117, 1° comma, Cost. Il sindacato accentrato è qui valorizzato anche in funzione della certezza del diritto, poiché consente di ristabilire un modus operandi uniforme in una materia nella quale prassi divergenti comprometterebbero l’effettività della cooperazione internazionale.

Nel merito, la Corte riconduce la Corte penale internazionale all’ordine internazionale promosso dall’art. 11 Cost., il quale non tutela un mero equilibrio tra Stati, ma persegue la pace e la giustizia fra le Nazioni e concorre alla protezione dei diritti inviolabili della persona. In questa prospettiva, lo Statuto di Roma configura una giurisdizione permanente e complementare, la cui effettività dipende necessariamente dalla cooperazione statale: gli Stati costituiscono, nell’espressione impiegata dalla Corte, le «braccia» e le «gambe» della giurisdizione penale internazionale.

Il dovere di «piena cooperazione» sancito dall’art. 86 dello Statuto è specificato dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 97 e deve essere attuato secondo buona fede, senza che lo Stato possa invocare il proprio diritto interno per giustificare l’inadempimento. Rispetto a tale modello, gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 risultano costituzionalmente illegittimi per l’assenza di termini stringenti e criteri sostanziali capaci di impedire che il potere ministeriale si trasformi in una facoltà discrezionale.

La Corte ha precisato, tuttavia, che l’obbligo di cooperazione non è assoluto al punto da sacrificare il nucleo intangibile dei principi costituzionali. L’art. 97 dello Statuto di Roma, imponendo consultazioni in presenza di difficoltà nell’esecuzione, consentirebbe di tenere conto di situazioni eccezionali nelle quali vengano in rilievo diritti fondamentali o elementi dell’identità costituzionale della Repubblica. Anche in tali casi, però, il Ministro non è legibus solutus: l’eventuale decisione di non dare corso alla richiesta deve essere immediata, espressa, motivata e ancorata alla tutela di «principi costituzionali preminenti». Le relative valutazioni sono inoltre giustiziabili, anche mediante conflitto di attribuzione tra potere esecutivo e potere giudiziario, nell’ambito del quale la Corte costituzionale può adottare misure cautelari.

Su queste basi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia trasmetta immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste della Corte penale internazionale, salvo comunicare alla medesima Corte d’appello una dichiarazione motivata di non darvi corso per la tutela di principi costituzionali preminenti.

 

La sentenza sarà pubblicata nel fascicolo 4/2026.


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La vicenda è discussa nel primo episodio del podcast della Rivista di diritto internazionale.