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La Cassazione chiarisce la portata dell’obbligo di soccorso ai migranti in mare

Osservatorio a cura di Deborah Russo e Olivia Lopes Pegna

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02 ottobre, 2026

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La Cassazione chiarisce la portata dell’obbligo di soccorso ai migranti in mare

La Cassazione (sez. I pen.), con sent. 27 agosto 2026 n. 32090, si è pronunciata sull’obbligo di soccorrere i migranti in mare, chiarendone la portata.

 

I fatti all’origine della vicenda giudiziaria hanno riguardato il soccorso tra la costa della Turchia e quella dell’Italia di alcuni migranti, la cui imbarcazione era alla deriva in alto mare, da parte di un catamarano. Il catamarano accoglieva i migranti a bordo e si dirigeva verso la sua destinazione intermedia ossia Roccella Ionica, la cui autorità portuale era stata avvisata giorni prima dell’ingresso del catamarano in porto. La nave non faceva rotta verso la Grecia sia per timore che le autorità elleniche respingessero i migranti, mettendo a rischio le loro vite, sia per poter raggiungere tempestivamente l’Italia per esigenze familiari. Giunto nella notte in prossimità di Roccella Ionica, il catamarano rimaneva ormeggiato, in attesa di entrare nel porto il mattino dopo. Tuttavia, la sezione navale della Guardia di finanza, attraverso la strumentazione a sua disposizione, notava il catamarano ormeggiato e vedeva il tender staccarsi dall’imbarcazione e muoversi verso la costa con più persone a bordo. Secondo la Guardia di finanza, nel momento in cui provava ad avvicinarsi al tender, quest’ultimo faceva rapida inversione e tornava al catamarano. Una volta giunta sul catamarano, la Guardia di finanza si avvedeva della presenza dei migranti a bordo, privi di validi permessi di soggiorno.

A carico dell’equipaggio del catamarano veniva, dunque, avviato un procedimento penale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull’immigrazione), in particolare per aver organizzato ed effettuato, in concorso con persone non identificate, il trasporto di cittadini di nazionalità straniera dalla costa della Turchia a quella dell’Italia affinché questi entrassero illegalmente nel territorio dello Stato italiano.

 

Il Tribunale di Locri condannava gli imputati, escludendo tuttavia la previa organizzazione, e ritenendo, dunque, accertata la sola condotta di trasporto dei migranti verso la costa italiana, al fine di consentirne l’ingresso clandestino. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la decisione di primo grado. I giudici di merito, pur riconoscendo la doverosità del soccorso in mare, affermavano che la condotta successiva – in particolare il trasporto dei migranti sulle coste italiane e il tentato sbarco notturno senza alcun avviso all’autorità costiera – integrasse l’art. 12 del testo unico sull’immigrazione, escludendo l’applicabilità di scriminanti.

 

A fronte dell’impugnazione della sentenza di appello da parte degli imputati, la Cassazione ha accolto il ricorso.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano erroneamente interpretato la legge, in particolare con riferimento alla scriminante dell’adempimento del dovere di cui all’art. 51 cod. pen., nello specifico il dovere di soccorso in mare.

La Cassazione ha anzitutto ricordato che, come riconosciuto anche dai giudici di merito, gli imputati avevano soccorso in mare dei migranti alla deriva, adempiendo ad uno specifico obbligo di salvataggio previsto da numerose fonti di diritto internazionale pattizio (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974, ratificata dall’Italia con legge n. 313 del 1980; Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 27 aprile 1979, a cui l’Italia ha aderito con legge n. 147 del 1989; Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dall’Italia con legge n. 689 del 1994) oltre che da una norma di diritto internazionale generale, direttamente applicabile nell’ordinamento italiano in forza dell’art. 10, 1° comma, Cost.

La Corte ha però specificato, richiamando la propria giurisprudenza (Cassazione (sez. III pen.), sent. 16 gennaio 2020 n. 6626) che l’attività di salvataggio dei naufraghi in mare non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave. In base alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 27 aprile 1979, infatti, l’obbligo di soccorso in mare comporta anche quello di sbarcare le persone in un «place of safety». Alla luce delle linee guida allegate alla citata Convenzione, deve escludersi che una nave in mare possa rappresentare un «luogo sicuro», poiché questa, oltre a restare esposta agli eventi meteorologici, non consente il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse, mentre il rispetto di tali diritti – come chiarito anche dalla risoluzione 1821 (2011) del Consiglio d’Europa – costituisce elemento essenziale della nozione di «place of safety». Inoltre, la Corte ha affermato che il soccorso non può ritenersi concluso con il solo recupero dei naufraghi e con la loro permanenza a bordo, poiché le persone soccorse devono poter presentare domanda di protezione internazionale prevista dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, operazione che non può essere effettuata sulla nave.

Pertanto, la Cassazione ha sostenuto che nel caso di specie trovava applicazione la scriminante dell’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 cod. pen. Una volta provato, infatti, che l’imbarcazione dei migranti era alla deriva e che per questo motivo i migranti erano stati fatti salire a bordo del catamarano, la condotta degli imputati non poteva che essere qualificata come una doverosa operazione di salvataggio, operazione destinata ad esaurirsi solo una volta fatti sbarcare i migranti in un porto sicuro. La Corte ha anche specificato che l’eventuale erronea identificazione del porto di approdo, in quanto non corrispondente alle regole di navigazione, potesse tutt’al più integrare un illecito amministrativo, ma non potesse costituire un motivo per escludere la legittimità della condotta del doveroso soccorso rispetto alla quale la scelta del porto rappresenta il «completamento dell’operazione di soccorso».

Inoltre, la Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità dell’art. 12 del testo unico sull’immigrazione occorre che la condotta sia teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, indipendentemente dal verificarsi dell’evento. Secondo la Corte, nel giudizio di merito non era stata adeguatamente motivata la decisione in relazione alla prova della finalizzazione della condotta al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare; il ragionamento dei giudici si era, infatti, fondato su elementi non oggetto di adeguate verifiche e suscettibili di spiegazioni alternative.

Alla luce di tali aspetti, la Cassazione ha annullato la sentenza di appello e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad una diversa sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.

 

Cassazione (sez. I pen.), sent. 27 agosto 2026 n. 32090 - Pres. Rocchi, rel. Mattei

 

La massima della sentenza sarà pubblicata nel fascicolo 4/2026.