NewsDiritto sindacale

I requisiti di rappresentatività comparata devono riferirsi al settore di operatività e alla categoria professionale ed essere provati dal sindacato

di Matteo Verzaro

17 settembre, 2026

Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto ex art. 28 St. lav., ha respinto il ricorso di un sindacato che lamentava la antisindacalità del diniego espresso dall’impresa a costituire la rsa. Il giudice non ha ritenuto provato da parte del sindacato il requisito, introdotto da C. cost. 30 ottobre 2025, n. 156, della rappresentatività comparata, che rimane un parametro di natura nazionale e che si declina, alla luce di specifici dati normativi presenti nel sistema, con riferimento al settore in cui operano i lavoratori ed alla categoria professionale, individuata in base all’attività esercitata dall’impresa.

The Court of Civitavecchia, by order pursuant to Article 28 of the Labour Statute, dismissed an appeal by a trade union which had alleged that the company’s refusal to establish trade union representative body (RSA) was anti-union. The judge did not consider that the trade union had proved the requirement – introduced by Constitutional Court Decision No. 156 of 30 October 2025 – of comparative representativeness, which remains a national criterion and which, in the light of specific regulatory provisions within the system, is determined with reference to the sector in which the workers operate and the professional category, identified on the basis of the activity carried out by the company.

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