Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12140, affronta la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore in presenza di tempi di permanenza sostanzialmente paritetici presso entrambi i genitori. La Corte ribadisce che il giudice deve valutare esigenze del figlio, tenore di vita, redditi, capacità lavorativa e compiti di cura, precisando che anche il godimento della casa familiare costituisce utilità economicamente apprezzabile ai sensi dell’art. 337-sexies c.c.
Decision no. 12140/2026 of the Italian Court of Cassation deals with child maintenance where the minor spends substantially equal time with both parents. The Court confirms that the judge must assess the child’s needs, standard of living, parents’ income, working capacity and care duties, while also considering the allocation of the family home as an economically assessable benefit under Article 337-sexies of the Italian Civil Code.
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