L’ordinanza Cass., 8 aprile 2026 n. 8793 chiarisce che le attribuzioni tra coniugi eseguite per il progetto familiare si presumono effettuate ex art. 143 c.c. e sono irripetibili. Chi agisce ex art. 2041 c.c. deve provare una causa diversa o la sproporzione dell’apporto rispetto alle proprie sostanze, mentre la mera prevalenza degli esborsi non basta. La decisione conferma inoltre l’applicabilità degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni pecuniarie in genere.
Decision no. 8793 of 8 April 2026 holds that transfers between spouses made for the common family project are presumed to fall within the duty to contribute under Article 143 of the Italian Civil Code and are not recoverable. A spouse seeking relief under Article 2041 must prove a different legal basis or a disproportionate contribution in relation to his or her means, since a merely higher payment is not enough. The Court also confirms the application of Article 1284, fourth paragraph, to pecuniary obligations in general.
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