L’ordinanza Cass., 17 aprile 2026, n. 9914 ribadisce che la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare costituisce esercizio del diritto di abitazione acquistato ex lege ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c. e non integra, da sola, possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c.
,Decision no. 9914 of 17 April 2026 confirms that a surviving spouse who remains in the family home merely exercises the statutory right of habitation under Article 540(2) of the Italian Civil Code and is not, for that reason alone, in possession of inherited assets under Article 485.
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