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Richiesta transfrontaliera di prelievo del DNA post-mortem e disciplina europea sull’assunzione delle prove all’estero: la sentenza Aucrinde

Osservatorio a cura di Adelina Adinolfi e Ornella Feraci

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16 settembre, 2026

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Richiesta transfrontaliera di prelievo del DNA post-mortem e disciplina europea sull’assunzione delle prove all’estero: la sentenza Aucrinde

Con sentenza del 16 luglio 2026 (causa C-196/24, Aucrinde) la grande camera della Corte di giustizia ha stabilito che uno Stato membro non può rifiutare l’esecuzione di una richiesta di assunzione di una prova in materia civile trasmessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro per il solo motivo che il diritto sostanziale dello Stato membro richiesto vieti una tale pratica, giudicandola contraria ai principi fondamentali del proprio ordinamento.

La domanda pregiudiziale era sorta nell’ambito di un giudizio di paternità giudiziale avviato dinanzi al Tribunale di Genova, volto a far dichiarare il rapporto di filiazione naturale tra l’attore e un uomo deceduto e sepolto in Francia, già padre legale di altri figli, tutti convenuti nel giudizio di specie.

Il giudice italiano adito aveva chiesto all’autorità giurisdizionale francese competente, in applicazione del regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, di effettuare l’esumazione della salma del presunto padre al fine di procedere al conseguente prelievo del DNA per l’accertamento del preteso rapporto di filiazione (c.d. assunzione indiretta di prove). L’autorità giudiziaria francese (Tribunale ordinario di Chambéry) aveva tuttavia opposto la circostanza che la richiesta di  assunzione di prove disposta dal Tribunale di Genova fosse contraria all’art. 16-11 del codice civile francese, che vieta l’esumazione di un corpo ai fini dell’accertamento di un legame di filiazione, a meno che l’interessato non vi abbia espressamente acconsentito da vivo ed elenca i casi i cui è consentita l’identificazione di una persona mediante le sue impronte genetiche.

Il giudice francese aveva sollevato così due diverse questioni pregiudiziali di interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo, in primo luogo, se potesse essere rifiutata l’esecuzione in Francia della richiesta di assunzione di prova in questione invocando l’art. 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783, secondo cui «[l]’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le proprie leggi nazionali». In secondo luogo, il giudice del rinvio si interrogava sul modo in cui gli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dovessero essere interpretati nell’attuazione dell’art. 12, par. 2, di tale regolamento. Occorreva infatti stabilire, a tale riguardo, se il diritto di conoscere e di far riconoscere la propria ascendenza, garantito dall’art. 7 della Carta (diritto al rispetto della vita privata e familiare), prevalesse o potesse prevalere sul diritto di una persona deceduta di non essere sottoposta a un esame genetico post mortem senza che essa vi avesse espressamente acconsentito da viva, per effetto del principio del rispetto della dignità umana sancito dall’art. 1 della Carta. Tale riflessione si collocava peraltro nel quadro di una materia, come quella di specie, afferente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, scandita dal principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Con riguardo alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha chiarito che l’art. 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783 non consente di opporsi all’esecuzione di una tale domanda per motivi diversi da quelli tassativamente dettati dall’art. 16 del regolamento. Quest’ultima disposizione, infatti, contiene un elenco esaustivo dei motivi che possono giustificare il diniego dell’esecuzione della richiesta di assunzione di una prova indiretta in un altro Stato membro: tali cause ostative non includono l’esistenza di una norma sostanziale nazionale, come quella francese del caso di specie. Peraltro, un’interpretazione dell’art. 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783, che implicasse di aggiungere un ulteriore motivo di rifiuto dell’esecuzione transfrontaliera di una prova, metterebbe in discussione l’efficacia dell’intero sistema di cooperazione giurisdizionale istituito dallo stesso regolamento, nel quale l’obbligo di eseguire una siffatta richiesta di misure istruttorie costituisce uno degli elementi essenziali.

La Corte ha infine precisato che il riferimento operato dall’art. 12, par. 2, del regolamento alle «leggi nazionali» ivi contenuto riguarda esclusivamente le modalità procedurali determinate dal diritto dello Stato membro richiesto e non anche il suo diritto materiale. Spetta pertanto solo all’autorità giudiziaria richiedente decidere il mezzo di prova che essa ritiene pertinente nel caso di specie e del quale si impone l’esecuzione all’estero. Siffatte valutazioni devono essere effettuate soltanto alla luce del diritto sostanziale dello Stato membro richiedente, ossia, nel caso di specie, del diritto materiale italiano.

Con riguardo invece al secondo quesito interpretativo, la Corte ha stabilito che spetta altresì all’autorità giudiziaria richiedente verificare che la sua decisione di ordinare una siffatta misura sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dall’Unione. In forza del principio dell’interpretazione parallela sancito dall’art. 52, par. 3, della Carta, il diritto di una persona di conoscere e far riconoscere la propria ascendenza – che costituisce parte integrante del diritto all’identità personale – risulta tutelato dall’art. 8 della CEDU, cui corrisponde l’art. 7 della Carta; come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tale diritto deve essere bilanciato con altri interessi in gioco, rispettivamente il diritto dei terzi all’intangibilità del corpo del defunto, il diritto al rispetto dei defunti, nonché l’interesse pubblico alla tutela della certezza del diritto (Corte europea dei diritti dell’uomo (sez. III), sent. 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera, ricorso n. 58757/00, paragrafi 38 e 39). Anche nel quadro del sistema di protezione offerto dalla Carta, la tutela degli interessi del presunto padre non può privare la persona che desidera dimostrare la propria filiazione dei suoi diritti ai sensi dell’art. 8 CEDU. In particolare, deve osservarsi il principio enunciato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in base al quale il rifiuto di una perizia genetica post mortem fondato sull’assenza di un consenso espresso e previo del presunto genitore biologico costituisce una violazione ingiustificata del diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini (v., in tal senso, Corte europea dei diritti dell’uomo (sez. V), sent. 16 giugno 2011, Pascaud c. Francia, ricorso n. 19535/08, paragrafi 64 e 65 nonché 68).

Con riguardo, infine, ai dubbi sollevati dal giudice francese in merito al rispetto del diritto alla dignità umana sancito dall’art. 1 della Carta, la Corte di giustizia, nel caso di specie, non ha invece rinvenuto elementi in base ai quali, nel bilanciare gli interessi contrastanti della questione in rilievo, il Tribunale di Genova non abbia tenuto in debita considerazione tale diritto. Essa non ha nemmeno ravvisato il rischio, nella causa in rilievo, che una tale richiesta di assunzione della prova all’estero comporti una violazione dei diritti fondamentali da parte del giudice italiano tale da legittimare l’autorità francese richiesta a verificare essa stessa la conformità della misura istruttoria in questione ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Non emerge quindi per la Corte un’ipotesi di deroga al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, su cui si fonda il regolamento in questione, e dal quale, com’è noto, discende il principio della presunzione del rispetto di tali diritti da parte degli altri Stati membri.

 

Corte di giustizia (grande sezione), sent. 16 luglio 2026, causa C-196/24, Aucrinde

Il testo integrale della sentenza è reperibile a questo indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0196