NewsAnticipazione dal n. 1/2026

A prima lettura. La guida “successiva” all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la ricomparsa del test di proporzionalità

At first reading. Driving a car “after” taking narcotic or psychotropic substances and the reappearance of the proportionality test

di Michela Manetti

07 agosto, 2026

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A prima lettura. La guida “successiva” all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la ricomparsa del test di proporzionalità

 

SENTENZA Corte costituzionale (1° dicembre 2025) 29 gennaio 2026, n. 10Pres. Amoroso — Red. Viganò — Pres. Cons. ministri.

 

[1408/756] Circolazione stradale - Reati - Stato di ebbrezza o ubriachezza o da sostanze stupefacenti - Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti - Novella legislativa che abroga le parole «in stato di alterazione psicofisica» - Necessità di accertamento di effetti perduranti di tale assunzione al momento della guida - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, necessaria offensività del reato, di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale, di finalità rieducativa delle pene, disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione.

(Cost., artt. 3, 13, 25, comma 2, 27; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, commi 1 e 1-bis; l. 25 novembre 2024, n. 177, art. 1, comma 1, lett. b, nn. 1e 2).

 

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), l. 25 novembre 2024, n. 177, che ha soppresso le parole «in stato di alterazione psico-fisica», e dello stesso art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), l. 25 novembre 2024, n. 177, censurati, complessivamente, per violazione degli artt. 3, 13, 25, comma 2, e 27 Cost., nella parte in cui prevedono che è punito “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida. Le molteplici censure sollevate dai rimettenti muovono da una interpretazione delle disposizioni censurate secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa. Una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato. Tuttavia, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa ratio e ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, nonché compatibile con il testo delle disposizioni stesse, è possibile e doverosa. Per raggiungere tale risultato, l’area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo (sentt. nn. 364 del 1988, 360 del 1995, 263 del 2000, 354 del 2002, 265 del 2005, 225 del 2008, 249 del 2010, 1 del 2014, 109 del 2016, 24 del 2017, 121 del 2018, 20, 134, 141, 278 del 2019, 97 del 2020, 68, 98 del 2021, 148, 211, 246 del 2022, 5, 14, 139, 184 del 2023, 46, 54, 116, 203 del 2024, 74, 104, 107, 113, 143, 185, 193 del 2025) (1).

L’ordinanza che ha sollevato la questione è pubblicata in G.U. n. 26 del 25 giugno 2025, 1ª serie spec.

 

(1) Circa il controllo di eguaglianza, anche con riferimento ai profili del tertium comparationis e della disparità di trattamento, cfr. nota redazionale di P. Bonini alla sent. n. 172 del 2021. Poi, cfr. la nota redazionale alla sent. n. 159 del 2022. Successivamente v. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 4 del 2024. Di recente v. note alle sentt. nn. 7, 26, 83, 115, 121, 122, 134, 139, 143, 147, 157 e 183 del 2024; 164, 166, 167, 170, 171, 172 e 207 del 2025; 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del 2026.

Sul controllo di ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 141 del 2025. Poi, cfr. le note alle sentt. nn. 142, 143, 145, 147, 151, 152, 154, 157, 164, 166, 167, 172, 173, 180, 187, 190, 191, 193, 201, 202, 203 e 207 del 2025; 1, 6 e 7 del 2026.

Sul principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso e tenuto conto della finalità rieducativa della pena, cfr. nota redazionale alla sent. n. 284 del 2019. Poi, cfr. i richiami contenuti nelle note alle sentt. nn. 46, 48 e 166 del 2024; 74, 113, 117, 139, 151, 153, 154, 171, 193, 202 e 203 del 2025; n. 3 del 2026.

Sul principio di offensività, cfr. nota redazionale di J. Ferracuti alla sent. n. 211 del 2022. Poi, cfr. le note redazionali alle sentt. nn. 139 e 188 del 2023; 116 del 2024; 113 e 193 del 2025.

Sul principio di determinatezza delle fattispecie penali, garantito dall’art. 25, comma 2, cfr. nota alla sent. n. 5 del 2014. Poi, cfr. sentt. nn. 172 del 2014; 43 e 99 del 2017.

Sulle sentenze interpretative di rigetto, v. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 166 del 2025. Poi, la nota alla sent. n. 184 del 2025.

 

A commento della sentenza pubblichiamo una nota a prima lettura della prof.ssa Michela Manetti.

 

A prima lettura. La guida “successiva” all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la ricomparsa del test di proporzionalità

At first reading. Driving a car “after” taking narcotic or psychotropic substances and the reappearance of the proportionality test

 

La questione sollevata da più giudici nei confronti del nuovo testo dell’art. 187 del Codice della strada si basava su di una molteplicità di parametri costituzionali, forse addirittura su tutti i parametri prospettabili contro un’incriminazione penale: tassatività o determinatezza della fattispecie legale, offensività nei confronti di beni protetti, principio di eguaglianza-ragionevolezza in rapporto a diverse fattispecie analoghe, finalità rieducativa della pena.

Il legislatore non sembra aver colto nessuna di queste patenti illegittimità, quando ha sanzionato il mero fatto di mettersi alla guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope — a prescindere dalle conseguenze che l’assunzione abbia effettivamente determinato, o potrebbe determinare —. Accanto al dichiarato scopo di eliminare i test, complessi e fallibili, necessari a verificare la ricorrenza di uno stato di alterazione nel guidatore, è comparso così un altro scopo, diretto a limitare in via di principio la libertà di circolazione di chiunque si sia trovato ad assumere qualcuna delle dette sostanze, e in qualsiasi momento successivo si sia posto alla guida.

Ha prevalso la volontà di combattere senza alcun distinguo, e senza remissione, il consumo di “droghe” — volontà bensì lecita a livello politico, ma realizzabile nel rispetto di specifiche condizioni —: in primo luogo, non assimilare indebitamente nella stigmatizzazione chi usa le sostanze indicate a scopo ludico e chi le assume al fine di curare determinate patologie; in secondo luogo, utilizzare una delle svariate forme di intervento pubblico disponibili allo scopo, tra le quali non rientra certamente l’incriminazione penale (che pure è il commodus discessus preferito da molti Esecutivi per realizzare a costo zero il proprio programma di governo). Gli stessi Ministeri competenti si erano resi conto che la novella introdotta andava ben al di là del fine di proteggere la sicurezza della circolazione stradale, e avevano poco dopo cercato di fare marcia indietro, adottando una circolare che faceva rientrare dalla finestra i test appena cacciati dalla porta (destinandoli ad accertare la “perdurante influenza” delle sostanze assunte). Nonostante tale manifesta ammissione di colpa, l’Avvocatura dello Stato si è intestardita a difendere la presunzione di pericolosità formulata dal legislatore, chiarendo così che il Governo aveva tollerato una smentita nella forma poco eclatante della circolare, ma non voleva in nessun modo essere sconfessato davanti all’opinione pubblica.

La Corte si è trovata quindi ad affrontare in campo aperto una decisione riconducibile direttamente all’indirizzo politico dell’Esecutivo in carica. Da qui la necessità di squadernare tutte le risorse del giudizio di costituzionalità, e in ispecie quel test di proporzionalità che storicamente è apparso nella decisione forse più difficile mai assunta dalla Corte, ossia nella sentenza n. 1 del 2014 relativa all’incostituzionalità della legge elettorale. In seguito il medesimo test è stato applicato, ma in forma meno netta, a casi di diseguale complessità, tra i quali spicca — per l’analoga incisione sull’indirizzo politico legislativo — la dichiarazione di illegittimità del divieto di scambiare oggetti tra i detenuti in regime differenziato, recata dalla sentenza n. 97 del 2020.

Tornando al caso in esame, deve dirsi che le scansioni offerte dal test di proporzionalità ben si prestavano ad isolare ed esaminare partitamente i molteplici vizi lamentati dai rimettenti, impedendo alla Corte di postulare una irragionevolezza o “irrazionalità intrinseca”, che li avrebbe bensì riassunti tutti, ma in un modo per così dire olistico e intuitivo, prestandosi facilmente ad essere criticata come un’invasione nella sfera della discrezionalità legislativa.

Con ciò non si vuole contestare la gloriosa tradizione della Corte italiana, che sul sindacato di ragionevolezza e sulla sua crescente, inarrestabile articolazione ha costruito le proprie fortune. Si vuole piuttosto ricordare che l’opportunità di uniformare i linguaggi usati dalle diverse Corti è sostenuta da diverse dottrine, al punto che — secondo alcuni — la stessa Corte Suprema statunitense dovrebbe abbandonare i propri caratteristici modelli di sindacato per prendere a riferimento lo scrutinio di proporzionalità (così J. Greene, How Rights Went Wrong, Boston, 2021).

Va aggiunto che dal timore di uno scontro frontale con la maggioranza di governo è scaturita altresì la scelta della Corte di non adottare una dichiarazione di illegittimità, bensì una sentenza interpretativa di rigetto, dando luogo peraltro ad un evidente paradosso. Sebbene lo strumento prescelto sia tecnicamente meno invasivo rispetto ad una decisione di accoglimento, l’interpretazione fatta propria dalla Corte è infatti ben più creativa di una sentenza additiva che si fosse limitata semplicemente a ripristinare la formulazione qua ante. Basti considerare che, a far data dalla decisione n. 10 del 2026, in esame, i test sui fluidi corporei tornano ad essere indispensabili, ma non al fine di appurare l’effettivo stato di alterazione del guidatore, bensì la presenza nei suoi liquidi corporei di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare nell’assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche.

L’intento di rispettare, almeno in parte, la volontà politica del legislatore non impedisce, ma anzi esalta, l’esercizio della discrezionalità giudiziale a danno di quella legislativa.