La Cassazione, con l’ordinanza 14 gennaio 2026, n. 789, nega la sussistenza di una condotta antisindacale nel caso di una mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi di informazione e confronto nei confronti del sindacato, in quanto tale inosservanza non ha causato una effettiva limitazione all’attività sindacale.
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