Nella determinazione dello standard retributivo minimo dovuto al lavoratore a norma dell’art. 36 Cost., in una situazione nella quale il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo applicabile si collochi al di sotto di tale standard, non si deve tenere conto degli indici Istat del costo della vita nella provincia, poiché ne conseguirebbe la determinazione di livelli retributivi differenti a seconda della dislocazione geografica, a parità di contenuto della prestazione lavorativa, ciò che lederebbe la pari dignità del lavoro su tutto il territorio nazionale.
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