Con le sentenze 24 marzo 2026, nn. 6979 e 6988, la Corte di cassazione torna sul requisito della “perdita involontaria della propria occupazione”, necessario per accedere alla NASpI (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 22/2015), chiarendone i limiti in ipotesi diverse dal licenziamento.
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