NewsDiritto sindacale

Lo spostamento del dirigente sindacale all’interno dell’unità produttiva può configurare una condotta antisindacale?

di Anna Rota

06 luglio, 2026

Con decreto del 29 aprile 2026, il Tribunale di Roma ha statuito che anche lo spostamento interno di un dirigente sindacale, pur non integrando un trasferimento ai sensi dell’art. 22 St. lav., può costituire condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. qualora ostacoli concretamente l’esercizio dell’attività sindacale.

Nell’escludere la piena liberalizzazione dei trasferimenti cosiddetti interni, la decisione censura la condotta datoriale ampliando la portata applicativa dell’art. 28 St. lav. in presenza di elementi idonei a configurare un possibile ostacolo, logistico e di riservatezza, allo svolgimento del mandato sindacale presso una delle articolazioni della medesima sede.

By decree of 29 April 2026, the Court of Rome ruled that even the internal redeployment of a trade union official, whilst not constituting a transfer within the meaning of Article 22 of the Labour Statute, may constitute anti-trade union conduct under Article 28 of the Labour Statute if it effectively hinders the exercise of trade union activities.

By ruling out the full liberalisation of so-called internal transfers, the decision criticises the employer’s conduct by broadening the scope of application of Article 28 of the Labour Statute where there are factors capable of constituting a potential obstacle – whether logistical or relating to confidentiality – to the performance of trade union duties at one of the branches of the same workplace.

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