Il Tribunale di Pisa rigetta l’impugnazione di un licenziamento per giusta causa fondato sull’accesso alla e-mail aziendale, disposto per sospetti fondati di conflitto d’interessi con una società fornitrice riconducibile al figlio della lavoratrice. Conformandosi a precedenti giurisprudenziali, qualifica il controllo come difensivo in senso stretto, mirato ed ex post, sottratto all’ambito applicativo dell’art. 4 St. Lav.; ne ammette l’utilizzabilità pur in presenza di violazioni sulla data retention sanzionate dal Garante, distinguendo il piano dell’illecito amministrativo da quello dell’utilizzabilità della prova.
The Pisa Labour Court dismissed a challenge to a dismissal for just cause based on access to the employee’s corporate e-mail, ordered on well-founded suspicion of a conflict of interest with a supplier linked to her son. Following settled case law, it classifies the monitoring as a targeted, ex post «defensive control in the strict sense», outside Article 4 of the Workers' Statute, and admits the evidence despite data-retention breaches sanctioned by the Garante — distinguishing the administrative offence from the evidentiary usability of the data.
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