In materia di relazioni sindacali opera il principio generale di libera recedibilità dai rapporti di durata privi di termine finale. Ne consegue che il recesso unilaterale da un protocollo o accordo collettivo a tempo indeterminato è legittimo se assistito da preavviso, senza necessità di congrua motivazione, e non è antisindacale se non ha carattere ritorsivo né comprime le prerogative sindacali della controparte.
In the industrial relations area, the general principle applies whereby continuing relationships concluded without a final term are freely terminable. It follows that unilateral withdrawal from a collective protocol or agreement of indefinite duration is lawful where notice is given, without any need for adequate justification, and does not constitute anti-union conduct where it is neither retaliatory nor such as to curtail the counterparty's trade-union prerogatives.
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