Il Tribunale di Cosenza, I sez. civ., con sentenza del 1° luglio 2026, n. 972, ha annullato un’ordinanza di ingiunzione con cui il Garante privacy aveva sanzionato l’illecito trattamento dei dati di geolocalizzazione dei dipendenti in lavoro agile. Il controllo a campione su richiesta di timbratura è ricondotto alle esigenze organizzative e produttive che, ex art. 4 St. lav., legittimano il controllo a distanza previa intesa sindacale. La disciplina del lavoro agile, del resto, non osta a che l’accordo definisca il luogo di svolgimento della prestazione.
The Court of Cosenza (First Civil Division), by judgment No. 972 of 1 July 2026, annulled an injunction order by which the Italian Data Protection Authority had penalised the unlawful processing of the geolocation data of employees working under an agile working arrangement. The spot-check control carried out by means of a clocking-in request was held to fall within the organisational and production-related requirements which, pursuant to Article 4 of the Workers’ Statute (Law No. 300/1970), render remote control lawful where a collective agreement with the trade unions has been agreed. The rules governing agile working, moreover, do not preclude the individual agreement from determining the place where the work is to be performed.
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