NewsRapporto di lavoro

In caso di reintegra, il datore di lavoro può chiedere la restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso

di Francesco Testa

17 settembre, 2026

Con l’Ordinanza n. 22187/2026, la Cassazione ha sancito che l’indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta in caso di reintegrazione del lavoratore e che il datore di lavoro può chiederne la restituzione. Tale credito, sorto con l’ordine giudiziale di reintegra, può essere fatto valere in compensazione direttamente nel giudizio di esecuzione, sebbene il datore di lavoro non lo abbia rivendicato nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

With Order No. 22187/2026, the Court of Cassation ruled that the indemnity in lieu of notice is not due if the employee is reinstated and that the employer may request its repayment. This claim, arising from the judicial order of reinstatement, may be raised by the employer in the enforcement proceedings, even though it was not claimed in the dismissal challenge proceedings.

Accedi al contenuto completo

Per consultare l’articolo integrale e accedere a tutti i contenuti riservati hai tre possibilità:

Sei già abbonato?

Accedi con le tue credenziali per continuare la lettura.

Accesso immediato al contenuto completo
Vuoi accedere subito a tutti i contenuti?

Attiva il tuo abbonamento online per un'esperienza arricchita.

Attivazione immediata. Pagamento sicuro
Preferisci un supporto personalizzato?

Lascia i tuoi recapiti: un nostro consulente ti contatterà per illustrarti la soluzione più adatta alle tue esigenze professionali.

Nessun impegno. Ti richiamiamo entro 24 ore lavorative