Con due pronunce ravvicinate – l’ordinanza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, n. 24904/2026 (pubbl. 31 agosto 2026) e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6642/2026 (pubbl. 25 agosto 2026) – la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa tornano, da angolature diverse ma con esiti sostanzialmente convergenti, sulla portata della clausola sociale negli appalti pubblici. Pur muovendo da fattispecie eterogenee – l’internalizzazione di servizi sociali mediante costituzione di azienda speciale, nel primo caso; il cambio di gestione in un appalto di logistica ospedaliera, nel secondo – entrambe le decisioni ribadiscono che l’obbligo di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente non ha carattere assoluto e automatico, ma va contemperato con l’assetto organizzativo e il fabbisogno di manodopera del subentrante.
Both the Italian Supreme Court (Cassazione, Labour Section, order no. 24904/2026) and the Council of State (Section III, judgment no. 6642/2026) confirm, from their respective jurisdictional standpoints, that the social clause governing contractor turnover in public procurement does not entail an absolute and automatic duty to re-employ the outgoing contractor’s entire workforce. Both rulings anchor the obligation to the actual staffing needs and organisational structure adopted by the incoming operator, thereby limiting the clause’s operative scope to workers stably assigned to the services being continued.
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